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Wirtschafts-
und Handelsrecht - Solarenergie
- Dekret 02/03/2009
Dekret vom 02/03/2009
Stromerzeugung
/ Solarenergie / Italien
/ Conto energia DL 387/2003, DM 19 Febbraio 2007 nuovo conto
energia 2007.- erläuterndes Dekret
Ein Dekret vom 02/03/2009 hat die Frage
behandelt, was unter "noch nicht verwendete" Komponenten von
Photovoltaik-Anlagen in Italien zu verstehen ist. Danach ist
nur die Frage maßgeblich, ob die Komponenten bereits mit sonstigen
Fördermitteln unterstützt worden sind.
Der Test des Dekrets in Original:
Gli incentivi per il fotovoltaico valgono in caso di impianti
nuovi e non quando vengono utilizzati componenti che sono
già stati utilizzati in impianti per i quali sono stati concessi
incentivi.
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, DECRETO 2 marzo 2009 Disposizioni
in materia di incentivazione della produzione di energia elettrica
mediante conversione fotovoltaica della fonte solare. (GU
n. 59 del 12-3-2009)
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO di concerto con IL MINISTRO
DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Visto l'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre
2003, n. 387, recante attuazione della direttiva 2001/77/CE,
relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da
fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita',
il quale prevede che il Ministro delle attivita' produttive,
di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, d'intesa con la Conferenza unificata, adotti uno
o piu' decreti con i quali sono definiti i criteri per l'incentivazione
della produzione di energia elettrica dalla fonte solare;
Visto l'art. 7, comma 2, lettera d), del decreto legislativo
29 dicembre 2003, n. 387, il quale stabilisce che per l'elettricita'
prodotta mediante conversione fotovoltaica della fonte solare
i criteri per l'incentivazione prevedono una specifica tariffa
incentivante, di importo decrescente e di durata tali da garantire
una equa remunerazione dei costi di investimento e di esercizio;
Visti i decreti del Ministro delle attivita' produttive di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006, con i quali e'
stata data prima attuazione a quanto disposto dall'art. 7,
comma 2, lettera d), del decreto legislativo 29 dicembre 2003,
n. 387;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare 19 febbraio 2007 (nel seguito: decreto
interministeriale 19 febbraio 2007), con il quale, in attuazione
dell'art. 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387,
sono stati ridefiniti i criteri e le modalita' per incentivare
la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica
della fonte solare;
Visto l'art. 6 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.
387, che reca disposizioni specifiche per gli impianti di
potenza non superiore a 20 kW, prevedendo la disciplina delle
condizioni tecnico-economiche del servizio di scambio sul
posto dell'energia elettrica prodotta da impianti alimentati
da fonti rinnovabili con potenza nominale non superiore a
20 kW;
Visto l'art. 2, comma 150, lettera a), della legge 24 dicembre
2007, n. 244, che prevede l'estensione dello scambio sul posto
a tutti gli impianti alimentati con fonti rinnovabili di potenza
nominale media annua non superiore a 200 kW, fatti salvi i
diritti di officina elettrica;
Visto l'art. 7 del decreto interministeriale 19 febbraio 2007,
il quale prevede che gli impianti fotovoltaici che accedono
alle tariffe incentivanti, operanti in regime di scambio sul
posto e destinati ad alimentare, anche parzialmente, utenze
ubicate all'interno o comunque asservite a unita' immobiliari
o edifici, possono beneficiare di un premio aggiuntivo qualora
siano effettuati interventi di efficienza energetica sull'edificio
con le modalita' e alle condizioni riportate nello stesso
art. 7;
Ritenuto opportuno, alla luce di quanto disposto dall'art.
2, comma 150, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n.
244, consentire che gli impianti fotovoltaici fino a 200 kW
operanti in scambio sul posto possano accedere al premio incentivante
di cui all'art. 7 del decreto interministeriale 19 febbraio
2007, alle condizioni fissate dal medesimo art. 7;
Visto che il decreto ministeriale 19 febbraio 2007 ha presentato
alcune difficolta' applicative per cui e' opportuno intervenire
tramite interpretazioni del medesimo decreto; Acquisita l'intesa
della Conferenza unificata, di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 22 gennaio
2009;
Decreta:
Art. 1. Estensione e modalita' applicative del premio per
impianti fotovoltaici abbinati ad un uso efficiente dell'energia
1. Nell'art. 2, comma 1, lettera r), del decreto interministeriale
19 febbraio 2007 dopo le parole «ed eventuali successivi aggiornamenti»
sono aggiunte le seguenti: «, nonche' di cui all'art. 2, comma
150, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come
disciplinato dai successivi provvedimenti di attuazione».
Art. 2. Interpretazione dell'art. 4, comma 4, del decreto
interministeriale 19 febbraio 2007 1. L'art. 4, comma 4, del
decreto interministeriale 19 febbraio 2007 si interpreta nel
senso che per «componenti non gia' impiegati in altri impianti»
si intende che i medesimi componenti non sono gia' stati utilizzati
in impianti per i quali sono stati concessi altri incentivi
in conto energia o nelle altre forme richiamate all'art. 9
dello stesso decreto interministeriale 19 febbraio 2007.
Roma, 2 marzo 2009
Il Ministro dello sviluppo economico Scajola Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare Prestigiacomo
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