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Internationale
Verfahren / Procedimenti internazionali
Procedimenti
internazionali, esecuzione internazionale, recupero credito
in Germania
IL TITOLO ESECUTIVO EUROPEO AI SENSI DEL REGOLAMENTO CE 805/2004
L’esecuzione di un titolo italiano in Germania
I. Introduzione
Il Regolamento n.805/2004, entrato in vigore dal 21/10/2005 , contiene la disciplina relativa al nuovo Titolo Esecutivo Europeo (in seguito abbreviato in TEE) ossia un titolo esecutivo, valevole per i crediti non contestati, ai sensi del quale, dopo che la predetta qualificazione sia effettuata da parte del giudice del Paese di origine, non siano necessarie ulteriori procedure per l’esecuzione della decisione giudiziaria nello Stato richiesto.
La nozione di “credito non contestato” come specificata nei consideranda del Reg. n. 805/2004, è comprensiva di tutte le situazioni in cui un creditore, sulla base dell’assenza accertata di contestazione da parte del debitore, in ordine alla natura e all’entità del debito, ha ottenuto una decisione giudiziaria contro quel debitore o una decisione avente efficacia esecutiva che richieda l’esplicito assenso del debitore stesso.
L’ambito di applicazione del TEE è la materia civile e commerciale, ed in particolare le decisioni e le transazioni giudiziarie, nonché gli atti pubblici relativi a crediti non contestati. Sono esclusi dall’ambito di operatività del Regolamento, lo Stato o la capacità delle persone fisiche, il regime patrimoniale fra coniugi, i testamenti e le successioni; i fallimenti, i concordati e le procedure affini; la sicurezza sociale e l’arbitrato (art.2, Paragrafo 2).
All’art. 4 del Reg. 805/2004 viene fornita la definizione di “decisione giudiziaria”, “credito” e “atto pubblico”.
Per decisione giudiziaria si intende qualsiasi decisione emessa da un giudice di uno Stato membro, come ad es. decreto, ordinanza, sentenza o mandato di esecuzione, nonché la determinazione delle spese giudiziarie da parte del cancelliere. Per credito si intende un credito relativo al pagamento di uno specifico importo di denaro esigibile o la cui data di esigibilità è indicata nella decisione giudiziaria, nella transazione o nell’atto pubblico.
Per atto pubblico ci riferisce a qualsiasi documento che sia stato formalmente redatto o registrato come atto pubblico e la cui autenticità riguardi la firma e il contenuto e sia stata attestata da un’autorità pubblica o da altra autorità a ciò autorizzata dallo Stato membro di origine, ovvero qualsiasi convenzione in materia di obbligazioni alimentari conclusa davanti alle autorità amministrative o dalle medesime autenticata.
II. I requisiti necessari per la certificazione
Agli artt. 6-11 viene disciplinata la procedura di certificazione del titolo esecutivo europeo, stabilendo in primo luogo i requisiti che dovranno essere verificati da parte del giudice affinché una decisione giudiziaria relativa ad un credito non contestato pronunciata in uno Stato membro, sia certificata, ossia:
1) la decisione deve essere esecutiva nello Stato membro in cui la decisione giudiziaria è stata resa;
2) la decisione non dovrà essere in conflitto con le disposizioni in materia di competenza giurisdizionale esclusiva o in materia assicurativa soggetta a regole di competenza speciale previste dal Regolamento CE 44/2001, relativo alla competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l´esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale;
3) la decisione deve essere stata resa nell’ambito di un procedimento giudiziario svoltosi conformemente alle norme previste dagli artt. 12-19, in materia di notificazione e diritto di difesa, disposizioni volte a tutelare un contradditorio informato;
4) In ordine ai contratti conclusi con i consumatori, la decisione giudiziaria deve essere pronunciata nello Stato membro del domicilio del debitore-consumatore.
Il certificato di titolo esecutivo europeo, in base al disposto dell’art. 11, ha effetto soltanto nei limiti dell’esecutività della decisione giudiziaria.
III. Norme procedurali nel paese d’origine
Le norme di procedura del Regolamento (artt. 12-19) trattano in particolare del regime delle notificazioni e del contenuto della domanda giudiziale relativa al credito, al fine di consentire al debitore di esercitare il proprio diritto di difesa. La funzione di queste disposizioni è anche quella di garantire gli Stati membri che il titolo esecutivo europeo rispetta le garanzie fondamentali del debitore, considerato che il loro rispetto è condizione necessaria per la stessa certificazione.
La disciplina della notificazione con prova di ricevimento da parte del debitore è trattata all’art. 13 che prevede diverse forme di notifica, ed in particolare:
1) la notificazione in mani proprie, attestata da una dichiarazione di ricevimento datata e sottoscritta dal debitore;
2) la notificazione in mani proprie attestata da un documento firmato dalla persona competente che ha provveduto alla notificazione, in cui si dichiara che il debitore ha ricevuto il documento o ha rifiutato di riceverlo senza alcuna giustificazione legale e con l’indicazione della data della notificazione;
3) la notificazione a mezzo posta, attestata da una dichiarazione di ricevimento datata, sottoscritta e rinviata dal debitore;
4) la notificazione con mezzi elettronici (in particolare mediante telecopia o posta elettronica), attestata da una dichiarazione di ricevimento datata, sottoscritta e rinviata dal debitore.
La notifica al debitore può avere ad oggetto una domanda giudiziale o un atto equivalente. Inoltre qualsiasi citazione a comparire in udienza può essere notificata al debitore secondo le norme viste poc’anzi ovvero oralmente in una precedente udienza avente ad oggetto lo stesso credito e iscritta nel processo verbale di detta udienza.
Oltre alle quattro forme di notificazione sopra menzionate, vi sono altre modalità di notificazione senza prova di ricevimento da parte del debitore (art. 14):
- la notificazione all’indirizzo del debitore, a mani proprie di un convivente o di un dipendente che lavori nell’abitazione;
- la notificazione nei locali commerciali, a mani di un dipendente (nel caso di lavoratori autonomi o di persona giuridica);
- il deposito nella cassetta delle lettere del documento ovvero della comunicazione del deposito del medesimo presso un ufficio postale o un’autorità pubblica competente.
Sempre l’art. 14 comprende tra le possibili modalità di notificazione, la notificazione tramite mezzi elettronici, purché attestata da conferma automatica della trasmissione, a condizione che il debitore abbia preventivamente accettato in modo esplicito questo metodo di notifica. La notificazione di cui agli artt. 13-14, può essere validamente effettuata ad un rappresentante del debitore (art. 15).
Agli artt. 16-17 vengono previste alcune informazioni necessarie , che devono essere contenute nell’atto introduttivo del procedimento e che hanno per oggetto il credito nonché gli adempimenti procedurali necessari per il debitore per contestare il credito, si richiede sia tutta una serie di indicazioni molto precise contenute nell’atto introduttivo, che la necessità che il debitore sia posto in condizioni di conoscere termini e modalità della sua eventuale contestazione ed altresì informato delle conseguenze che gli potrebbero derivare nel caso di una mancata contestazione.
Ai sensi degli att. 18 e 19, qualora le norme minime di cui sopra siano state di fatto inosservate,è in ogni caso consentita una sanatoria, purché la decisione stessa sia stata a propria volta notificata nel rispetto delle norme minime sulle notifiche, con facoltà per il debitore, che sul punto deve essere opportunamente informato, di proporre ricorso per un completo riesame, ed in mancanza di impugnazione specifica sui requisiti processuali.
Ulteriore requisito che è necessario verificare prima di procedere alla certificazione, è quello richiesto dall’art. 19, parag. 1, il quale prevede che l’ordinamento interno consenta al debitore di chiedere il riesame della decisione nei casi in cui non gli sia stata notificata in tempo utile ovvero egli non abbia avuto la possibilità di contestare il credito per situazioni di forza maggiore o altre circostanze eccezionali a lui non imputabili.
IV. La dichiarazione di esecutività del paese d’origine
Ai sensi dell´art. 5, la decisione giudiziaria che sia stata certificata come TEE nello Stato membro d´origine è riconosciuta ed eseguita negli altri stati membri senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività e senza che sia possibile opporsi al suo riconoscimento.
Il Regolamento prevede quindi la facoltà per il creditore di iniziare il processo esecutivo in tutti gli Stati membri, quindi anche in Germania, sulla base di un titolo esecutivo europeo, e cioè di un titolo di credito certificato come tale dalla preposta autorità nello Stato membro di origine del provvedimento (quindi l’Italia), e non più, invece, dal giudice dello Stato membro dell’esecuzione (come per esempio richiesto ai sensi del regolamento 44/2001)
La finalità è quella di fare in modo che la decisione giudiziaria, certificata come TEE, sia trattata come se fosse stata pronunciata nello Stato membro dove si chiede l’esecuzione.
Il Regolamento prevede un’unica modalità per il debitore, di rifiutare l’exequatur (art. 21), e cioè il debitore può invocare nel processo di esecuzione l’esistenza di un contrasto di giudicati tra la decisione certificata da eseguire ed un’altra anteriore che a) abbia lo stesso oggetto e sia intervenuta tra le stesse parti, b)che soddisfi le condizioni necessarie per il suo riconoscimento nello Stato dell’esecuzione, c) che non abbia formato oggetto di eccezione di giudicato nel procedimento che si è tenuto nello Stato d’origine per causa non imputabile al debitore.
Un’ulteriore ipotesi di rifiuto dell’esecuzione è quella disposta all’art. 22, per la quale le decisioni emesse su determinate materie non possono essere eseguite in quegli Stati membri con i quali gli altri Stati dell’UE si sono impegnati – secondo gli accordi anteriori all’entrata in vigore del reg. n. 44/2001/CE – al non riconoscimento, essendo state emesse contro un convenuto che aveva il proprio domicilio o la propria residenza in un Paese terzo. Dal campo di applicazione dell’art. 22 restano esclusi gli atti pubblici di cui agli artt. 24 e 25, nonché le transazioni stragiudiziali.
L’art. 23 regola le ipotesi di sospensione o limitazione dell’esecuzione, ipotesi dovute all’impugnazione da parte del debitore contro la decisione giudiziaria certificata come TEE.
I provvedimenti – fra loro alternativi – che il giudice dello Stato membro dell’esecuzione potrà adottare in questi casi, su istanza del debitore, sono i seguenti:
- può circoscrivere il procedimento di esecuzione ai provvedimenti conservativi;
- può subordinare l’esecuzione alla costituzione di una cauzione, il cui importo determinerà egli stesso;
- può, sebbene in circostanze eccezionali, sospendere il procedimento di esecuzione.
L’art. 25 stabilisce, così come per le decisioni giudiziarie, che non ci si può opporre all’esecutività dell’atto pubblico certificato, e cioè non è possibile contestare la sua efficacia di titolo esecutivo. In ogni caso il criterio della piena equiparazione non esclude la possibilità, rispetto agli atti pubblici ricevuti all’estero e certificati, di far valere in sede di esecuzione eventuali contrasti con l’ordine pubblico o con le norme imperative di applicazione necessaria, opponendosi all’esecuzione.
V. Disposizioni transitorie e finali
Dagli artt. 26 a 33 vengono infine stabilite norme transitorie e finali in merito all´entrata in vigore del Regolamento, al regime transitorio ed alla relazione con gli altri atti comunitari.
Il Regolamento è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 30 aprile 2004, n. L.143
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© 2006-7-8 Mario Prudentino
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